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“Le pubbliche amministrazioni incluse nell’elenco adottato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell’amministrazione";|[torna in alto]|
Misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività di pagamenti da parte dell'Ente
L’art. 9, al comma 1-punto 1° rubricato “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”, il quale al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 ed al fine di prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, prevede che:“Le pubbliche amministrazioni incluse nell’elenco adottato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell’amministrazione";



